Whistleblowing


Il decreto legislativo n. 24/2023 disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.


Cosa si può segnalare

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni consistenti in comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Le violazioni consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione del MOG;
  • illeciti commessi in violazione della normativa UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, tra cui: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE;
  • atti o omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di stato o di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.


Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti non fondati, le informazioni già di dominio pubblico o quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o da fonti scarsamente attendibili (cd voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con superiori gerarchici.


Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Possono presentare segnalazioni i seguenti soggetti:

  • i dipendenti di Finlombarda;
  • i lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Finlombarda;
  • i lavoratori e collaboratori delle imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore di Finlombarda;
  • gli stagisti e tirocinanti che prestano la propria attività presso Finlombarda;
  • l’azionista;
  • i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Finlombarda;
  • le altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (a titolo esemplificativo: componenti dell’OIV e dell’ODV).


Per i suddetti soggetti le tutele previste dalla legge si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:

  • prima della costituzione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto


A chi vanno inoltrate le segnalazioni

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) di Finlombarda.


Canale interno di segnalazione

Per la presentazione della segnalazione è possibile accedere alla piattaforma informatica al seguente link: https://finlombarda.whistleblowing.it/#/

In via alternativa, è possibile:

  • effettuare una segnalazione in forma orale mediante incontro diretto (su richiesta del segnalante) con il RPCT;
  • inviare una segnalazione tramite posta o con consegna brevi manu compilando l’apposito modulo cartaceo, disponibile sulla presente pagina, avendo cura di inserire la segnalazione in buste chiuse e separate, ai fini della tutela della riservatezza, come di seguito dettagliato:
  • la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  • la seconda busta con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FINLOMBARDA S.p.A.”, Piazza Gae Aulenti 1 Torre B, 20124 Milano.

L’uso della piattaforma informatica è raccomandato in via prioritaria rispetto alle altre modalità di segnalazione interna in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza.

Si raccomanda di leggere attentamente la PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (“WHISTLEBLOWING”) riportata nella presente pagina.

 
Canale esterno di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno attivato presso ANAC quando:

  • non è previsto, nell’ambito del contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni di legge;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it.


È possibile effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza avere ricevuto il riscontro entro i termini;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.




Pagina aggiornata il 12 febbraio 2024