FOCUS

11/11/2024

Che cosa è il crowdfunding

Il crowdfunding è uno strumento di finanza alternativa, che rappresenta un’opportunità per le aziende italiane di percorrere strade alternative al credito bancario.

La finanza alternativa offre canali e strumenti di finanziamento complementari a quelli tradizionali, tra i quali si annoverano i minibond [leggi l’articolo di approfondimento della rubrica Focus qui]

Altri strumenti della finanza alternativa sono l’invoice trading, il direct lending, le ICOs (Initial Coin Offerings), il private equity, venture capital e private debt, ciascuno con proprie caratteristiche relative alla forma di finanziamento (equity, debito, reward o smobilizzo fatture), all’orizzonte temporale di investimento (breve, medio o lungo periodo), alla tipologia di investitore (retail e/o professionale).

Nei paragrafi che seguono, approfondiamo le tipologie e i modelli di crowdfunding, come sono disciplinati, quanto vale in Italia il mercato.

Che cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding è un tipo di finanziamento “dal basso” o collettivo (“crowd”) e prevede la raccolta di capitali per un progetto imprenditoriale da parte di uno o più offerenti/richiedenti (persone fisiche o giuridiche come PMI e imprese sociali) tramite portali online gestiti da soggetti autorizzati dalle Autorità  competenti (in genere, pagando una quota dei proventi alla piattaforma o una commissione sul capitale raccolto) - che ne tiene specifico registro consultabile qui - e dai gestori di diritto (banche e imprese di investimento) autorizzati alla prestazione dei relativi servizi di investimento. Nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta di capitali da parte degli offerenti (e nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca), i fondi già versati tornano nella disponibilità degli investitori.

Le tipologie e i modelli di crowdfunding

Le forme di crowdfunding possono distinguersi in base a: 

  • scopo della raccolta di capitali, per esempio, finanziare un’iniziativa privata, di beneficenza o un’impresa
  • tipologia di finanziamento, per esempio, prestito, partecipazione al capitale di rischio dell’impresa, sottoscrizione di titoli obbligazionari
  • tipologia di progetti presentati, come ad esempio, iniziative di solidarietà, progetti in ambito sportivo, culturale, progetti imprenditoriali - tipo di finanziatori, che possono essere rappresentati dal pubblico su Internet o da investitori istituzionali
  • e infine, focus su aree territoriali

In tutti i casi, la “colletta” avviene tramite portali Internet specializzati, generalisti o suddivisi per ambiti (business o consumer, immobiliari e non) e modelli di intervento (diffuso oppure diretto), che forniscono le informazioni sui singoli progetti e gestiscono i flussi di denaro. 

A grandi linee, possiamo individuare due macro-categorie del crowdfunding: 

  • la prima è il crowdsponsoring, che riunisce le tipologie di crowdfunding basate su: donazioni mirate a obiettivi di solidarietà, cultura, mecenatismo, volontariato; ricompense, anche non monetarie, per esempio con un prodotto/bene o un servizio. Rientra in questa tipologia il rewards crowdfunding, che si dà nel caso in cui privati cittadini fanno una donazione a un progetto o a un’impresa
  • l’altra macro-categoria è il crowdinvesting, nel quale il finanziamento viene effettuato a titolo di investimento finanziario al quale è associata una remunerazione del capitale

Nell'ambito del crowdinvesting, distinguiamo poi:

  1. l'equity (based) crowdfunding nel quale gli investitori partecipano al capitale di rischio di un’azienda, sottoscrivono minibond oppure quote di OICR che investono in PMI. In questo caso il crowdfunding può rappresentare uno strumento sia per realizzare aumenti di capitale, sia per la quotazione in Borsa (“crowdlisting”)
  2. il lending (based) crowdfunding, denonominato anche social lending, che a sua volta comprende il peer to peer lending (P2P) (i prestiti sono finanziati da soggetti privati e sono rivolti ai privati) e il peer to business (i prestiti sono finanziati da soggetti privati e sono rivolti alle imprese), nei quali l’investimento è remunerato con il riconoscimento di un tasso di interesse sul capitale prestato, operanti secondo un modello “diffuso” o “diretto” (direct lending o erogazione diretta di finanziamenti da parte di soggetti non bancari).

Il debt crowdfunding è una delle ultime novità: una modifica del regolamento Consob del 2019 - introdotta dalla Legge di bilancio - ha aperto la possibilità per i portali di equity crowdfunding di operare come intermediari anche per il collocamento di obbligazioni e titoli di debito, oltre che per la raccolta di capitale di rischio, e per le Pmi di emettere minibond tramite portali sottoscrivibili anche da investitori ‘retail’ oltre che professionali.

Il pre-purchase è una forma ibrida di crowdfunding collocabile tra il reward based crowdfunding e l’equity based crowdfunding, nel quale sono previste condizioni di vantaggio per l’investitore nella fruizione dei prodotti/servizi dell’azienda finanziata e successivamente un diritto d’opzione sull’acquisto di quote o azioni della stessa.

In base ai soggetti coinvolti nella raccolta di fondi, si parla di:

  1. civic crowdfunding nel quale sono coinvolti i cittadini nel finanziamento di opere pubbliche
  2. corporate crowdfunding nel quale sono coinvolti i dipendenti nella progettazione di prodotti o servizi di un’azienda

Gli attori del crowdfunding

I soggetti coinvolti nelle campagne di crowdfunding sono:

  • i portali online per la raccolta di capitale / concessione di prestiti
  • i gestori di pagamenti
  • gli advisor legali
  • gli offerenti / richiedenti (persone fisiche o giuridiche) o “titolari dei progetti” o prenditori
  • assicurazioni
  • agenzie di rating o provider di credit scoring
  • istituzioni finanziarie pubbliche e associazioni di categoria
  • investitori / finanziatori

I portali autorizzati di crowdfunding

I portali di crowdfunding si differenziano in base alle tipologie di progetti presentati, al meccanismo e alla forma di finanziamento.
Per avere una panoramica dei portali autorizzati e dei modelli di intervento, si rimanda all'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, che studia il mercato dell’equity crowdfunding e del social lending in Italia, monitorando l’evoluzione della normativa, le piattaforme attive, la raccolta, le campagne, l’impatto sulla crescita delle imprese.

La disciplina del crowdfunding

La normativa italiana per l’equity crowdfunding

Il nostro Paese è stato precursore a livello europeo nel dotarsi di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding. Il D.L. n. 179/2012 (“Decreto Sviluppo bis”) convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 ha introdotto le start up innovative*, disciplinandone le offerte online di strumenti finanziari e delegando la disciplina applicabile alla gestione dei portali e alle offerte per la raccolta di capitale alla Consob. L’Autorità ha adottato il nuovo regolamento con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (“Regolamento crowdfunding”), testo di riferimento per la disciplina dell’equity crowdfunding in Italia.

Il D.L. n. 3/2015 (“Decreto Investment Compact”) ha esteso l’opportunità dell’equity crowdfunding alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative, alle “start up turismo” (art. 11-bis del D.L. n. 83/2014). Con la Legge di Stabilità del 2017 (Legge n. 232/2016) la possibilità dell’equity crowdfunding si è allargata a tutte le PMI secondo la definizione europea. Il successivo D.L. n. 50/2017 ha sancito l’applicabilità della norma alle SpA e alle Srl. Il D.L. n. 129/2017 ha poi modificato alcune norme del Testo Unico della Finanza (TUF) ampliando la platea dei gestori di diritto a SGR, SICAV e SICAF.

Con delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento che recepiscono le norme inserite nel TUF (D.L. n. 58/1998) dalla Legge n. 145/2018 (‘Legge di Bilancio 2019’) aprendo alle piattaforme di crowdfunding la possibilità di collocare titoli di debito presso investitori professionali e presso particolari categorie di investitori “retail” e ai “gestori ordinari” di creare in una sezione separata del portale una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerte concluse nell’ambito di una campagna di crowdfunding.

Il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento ECSP - European Crowdfunding Service Providers (Regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese) con l’obiettivo di facilitare l’attività “cross border” di raccolta di capitali e investimento tra Paesi, aumentando di fatto il bacino di opportunità per la raccolta di capitali, non solo da parte di investitori nazionali ma anche esteri, e di introdurre un framework comune per l’investment based e il lending based crowdfunding (fatta eccezione per le piattaforme di invoice trading e P2P), considerate alternative di finanziamento comparabili. Il Regolamento, pubblicato il 20 ottobre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e che è entrato in vigore a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio attualmente in essere sino al 10 novembre 2023 per le piattaforme già operative), istituisce un regime armonizzato per gli Stati Membri, grazie al quale start-up e PMI potranno rivolgersi a investitori attraverso portali autorizzati a livello transfrontaliero, e raccogliere risorse finanziarie nella forma di capitale di rischio, prestiti, titoli di debito e obbligazioni.

La normativa italiana del lending based crowdfunding

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2010, attuativo della Direttiva Europea 2007/64/EC (“Payment Service Directive”), le piattaforme di lending sono state inquadrate da Banca d’Italia come Istituti di Pagamento (ex art. 114 septies del Testo Unico), dando il via alla nascita di una nuova categoria di operatori, anche provenienti da settori non finanziari, attivi nell’esecuzione di ordini di pagamento.

Con Delibera n. 584/2016, Banca d’Italia ha identificato esplicitamente la filiera del lending based crowdfunding o social lending, definito come “[…] strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.

Il mercato italiano del crowdfunding

Come rilevato nel nono report dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano (luglio 2024), la raccolta totale complessiva delle campagne pubblicate sui portali di crowdinvesting in Italia supera il miliardo di euro (1,3 miliardi di euro escludendo le piattaforme che raccolgono esclusivamente o prevalentemente non da Internet e quelle che prestano a persone fisiche), di cui 302,35 milioni di euro nell’ultimo anno (-,5,3 percento rispetto al periodo precedente).

Al 30 giugno 2024, sono 33 le piattaforme italiane che risultano autorizzate sulla base del Regolamento ECSP.

Secondo le stime contenute nel quinto Quaderno di Ricerca intitolato “La Finanza Alternativa per le PMI in Italia” (novembre 2023) curato dal Politecnico di Milano, con il supporto di Unioncamere e Innexta, negli ultimi 12 mesi osservati la raccolta per l’equity crowdfunding è stata pari a 143 milioni di euro.

Nel primo semestre 2023, la raccolta è stata di 58 milioni, con un calo tendenziale sensibile sul semestre precedente, legato alle incertezze congiunturali e ai timori per una futura recessione. 

Le iniziative pubbliche

A livello europeo, il progetto CROWDFUNDMATCH, nell'ambito del programma comunitario Interreg Europe, promuove le sviluppo locale e regionale dei territori rappresentati nel partenariato, attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali Europei (Fondi SIE) in combinazione con risorse private, raccolte attraverso campagne di Crowdfunding (Fund-matching).

A livello nazionale, CDP investe in Fondi di credito diversificato con l’obiettivo di raccogliere risorse finanziare da destinare a PMI e midcap. Alcune di queste iniziative si avvalgono di piattaforme di digital lending per gestire l’attività di finanziamento.

A livello territoriale, Regione Lombardia promuove un’iniziativa finalizzata ad agevolare la raccolta di capitale di rischio da parte delle start up finaliste e semifinaliste della competition “Start Cup Lombardia 2024”.

Le start up beneficiarie possono effettuare la raccolta di capitale di rischio apportato dagli investitori attraverso la sezione della piattaforma Opstart selezionata a seguito di manifestazione di interesse.

L'agevolazione consiste in una garanzia, gestita da Finlombarda, concessa nell'interesse delle start up beneficiarie per un ammontare massimo garantito per start up di 250 mila euro a parziale copertura degli investimenti in equity realizzati dagli investitori. 

SFIRS, società finanziaria della Regione Sardegna, è gestore di Sardinia Fintech, piattaforma digitale costituita per agevolare l’accesso delle imprese a strumenti finanziari alternativi tra cui, tra l’altro, prestiti digitali (lending crowdfunding), anticipo fatture digitale (invoice trading) e debt crowdfunding.

Gepafin, società finanziaria della Regione Umbria, ha selezionato la fintech company B-Flows per creare “una piattaforma tecnologica digitale che operi come stanza di compensazione volontaria multilaterale” per offrire un servizio utile al miglioramento delle posizioni finanziarie delle imprese.

Ricordiamo che Finlombarda ha promosso in collaborazione con la piattaforma di prestiti online October l’iniziativa di finanza alternativa Credito F.A.C.I.L.E., in risposta al fabbisogno di liquidità delle PMI e dei professionisti del territorio e più di recente, l’iniziativa Crowdfunding Minibond che prevede la sottoscrizione di minibond emessi da imprese lombarde e collocati mediante piattaforme di crowdfunding autorizzate.

Per approfondire le iniziative di Finlombarda per l'equity, clicca qui.

 

*Secondo la normativa di riferimento, la startup innovativa è “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” (Art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012, alinea così modificato dal D.L. n. 3/2015, convertito e modificato dalla legge n. 33/2015).

 

Per ascoltare l'episodio dedicato al debt crowdfunding del podcast cheimpresa! clicca qui

 

Data ultimo aggiornamento 11 novembre 2024

Nessun allegato selezionato.
Tag di interesse
Non sono presenti aree di interesse associate a questo contenuto